Il FIR in formato cartaceo: utilizzo alternativo al FIR in formato digitale fino al 15 settembre 2026

L’art. 13 del D.L. del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge n. 26 del 27 febbraio 2026, in vigore dal 01 marzo 2026, dispone quanto segue:

  • il comma 5-bis, stabilisce che, a decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo;
  • il comma 5-septies prevede che, all’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il comma 10-bis, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all’articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che:

  • fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
  • le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

Si rammenta che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera

In particolare:

  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.

Fonte: RENTRI

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