RENTRI: Iscrizione produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti ed esclusioni dall’obbligo di iscrizione

ISCRIZIONE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI

Ricordiamo che, entro il 13 febbraio 2026 (scadenza prevista dal D.M. 59/2023) dovranno iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.

Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le schede informative nella sezione “Supporto del portale RENTRI”, nonché i tutorial e le presentazioni messe a disposizione dal RENTRI nella voce “Formazione” della home page.

ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI

Si ricorda inoltre che sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti, di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 190, D.lgs.152/2006.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8,
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.(già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione)

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Fonte: RENTRI

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