RENTRI: Iscrizione produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti ed esclusioni dall’obbligo di iscrizione

ISCRIZIONE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI

Ricordiamo che, entro il 13 febbraio 2026 (scadenza prevista dal D.M. 59/2023) dovranno iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.

Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le schede informative nella sezione “Supporto del portale RENTRI”, nonché i tutorial e le presentazioni messe a disposizione dal RENTRI nella voce “Formazione” della home page.

ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI

Si ricorda inoltre che sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti, di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 190, D.lgs.152/2006.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8,
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.(già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione)

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Fonte: RENTRI

Altro che potrebbe interessarti

14/01/2026

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale la legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute

14/01/2026

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto‑legge 31 dicembre 2025, n. 200, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025. Il provvedimento (noto come Milleproroghe 2026) interviene su una pluralità

14/01/2026

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 – Supplemento Ordinario n. 42, la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

Ricerca in Confimi Industria Cremona